Grazie all’avvocato Tiberio De Felice dello studio legale Cari di Rieti, il Tar del Lazio ha concesso la prima sospensiva sui ricorsi avverso la delibera n. 42 della Regione Lazio sul dimensionamento scolastico. Tra i vari ricorsi proposti l’11 maggio è stato discusso quello presentato congiuntamente da Provincia e Comune di Rieti, il quale è stato sostenuto da due ulteriori atti di intervento proposti in difesa dei genitori di alunni di altrettante due scuole fatte oggetto di smembramento. A seguito del dibattito il TAR si è pronunciato sull’istanza di sospensione cautelare della D.G.R. n. 42/2012 (limitatamente alla parte che riguarda il riassetto della rete scolastica del comune di Rieti), accogliendola. Quello che è molto interessante è che la motivazione del dispositivo contiene indicazioni in punto di diritto che trascendono dal contesto locale di Rieti.
Il Giudice amministrativo sostanzialmente ha affermato il principio secondo cui – pur essendo il Piano di dimensionamento un provvedimento a contenuto generale e quindi per regola generale non sottoposti ad alcun obbligo di motivazione – nel caso in cui la Regione, con il provvedimento finale, assuma decisioni divergenti da quelle precedentemente condivise con gli enti locali non può esimersi dal motivare le ragioni poste alla base di tale discostamento. Nel caso di specie, il Comune e la Provincia di Rieti, con propri atti deliberativi, avevano avanzato una proposta di riassetto della rete scolastica del Comune di Rieti che era stata in un primo tempo condivisa dalla Regione e successivamente disattesa dalla medesima (sostanzialmente la Regione ha elaborato una prima bozza di delibera che recepiva in toto la pianificazione degli Enti locali di Rieti; ha inviato tale bozza alla competente commissione consiliare per il vaglio di propria spettanza; quest’ultima ha apportato profonde modifiche, senza alcuna motivazione, alla rete scolastica di Rieti; tali modifiche sono state confermate, ancora una volta senza motivazione, dalla Giunta Regionale al momento dell’adozione del testo definitivo della D.G.R. n. 42/2012).
In tal senso il TAR ha affermato il principio giuridico secondo cui il Piano regionale di dimensionamento “debba contenere una motivazione, non analitica ma, quantomeno congrua delle ragioni in forza delle quali scelte unanimemente condivise a livello comunale, provinciale e regionale, vengano poi, totalmente ovvero parzialmente ma in ogni caso significativamente, modificate in sede deliberativa regionale”.
Se si parte dal presupposto che la D.G.R. n. 42/2012 non contiene motivazione per nessuna delle scelte pianificatorie adottate con riferimento ai vari territori, è verosimile ritenere che, in casi similari a quello in questione (divergenza tra le soluzioni pianificatorie adottate dalla Regione rispetto a quelle proposte dagli Enti locali) il TAR torni a censurare il vizio di motivazione rilevato con la presente ordinanza. Situazione dalla quale, è lecito ritenere, potranno beneficiare tutti gli altri ricorrenti che lamentino una situazione analoga come quello del IV Municipio di Roma.
Più in generale il messaggio che il TAR Lazio sta mostrando di recepire è che il Potere della Regione in materia di dimensionamento scolastico, per quanto ampio e discrezionale, non sia incondizionato, ma debba essere esercitato nel rispetto delle competenze degli enti locali e del principio di leale collaborazione tra i vari soggetti chiamati dalla legge ad esprimersi, a vario titolo, su tale delicata pianificazione (principio di leale collaborazione di cui l’onere di motivare le scelte divergenti appare corollario).
Ciò detto non è facile capire come la Regione intenderà porre rimedio a tale situazione di illegittimità ed alle altre che – sulla base del suddetto principio di diritto – dovessero essere accertate dal TAR, all’esito della valutazione dei successivi ricorsi.
Allo stato soltanto due cose appaiono certe:
– la prima è che – diversamente da quanto di segno contrario sembra desumibile dal comunicato stampa dell’Assessore Sentinelli – la Regione non potrà aspettare la fase di merito del giudizio (la cui relativa udienza peraltro non è ancora stata fissata dal Giudice), ma dovrà agire subito per sanare la situazione di illegittimità, così come le è imposto dall’ordine contenuto nel provvedimento cautelare del TAR (oltre che come reso urgente dalla necessità che il Ministero possa nuovamente attivarsi per formare l’organico del personale docente, formazione dell’organico che fonda proprio sulla corretta e legittima pianificazione del dimensionamento scolastico);
– la seconda è che, al fine di sanare l’illegittimità rilevata, non sarà sufficiente alla Regione apporre una motivazione posticcia in ordine alle scelte assunte (pena la sostanziale elusione del precetto reso dal TAR), ma dovrà riconsiderare nel merito le scelte contestate e pervenire ad una nuova adozione delle medesime nell’ambito di un percorso che garantisca il rispetto delle prerogative degli altri soggetti coinvolti nel processo di pianificazione e che, al contempo, dia contezza delle ragioni logico-giuridiche sottesa alle scelte pianificatorie riformulate.