D’ora in poi potranno avere la carta d’identità anche i minori di 15 anni. Lo stabilisce il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 e la Prefettura di Roma ha diramato le conseguenti disposizioni. Carta d’identità anche a tre anni o meno, dunque, ma con durata diversa a seconda dell’età: sotto i tre anni, la carta sarà valida tre anni. Tra i 3 e i 18 anni avrà 5 anni di validità, per i maggiorenni invece la carta resta in vigore 10 anni.

Per avere la carta, in versione “non valida per l’espatrio”, i minorenni devono presentarsi personalmente allo sportello anagrafico accompagnati almeno da un genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale). A quel punto, e in quel momento, si fa la richiesta.

Per avere invece la carta valida per l’espatrio, oltre che essere ovviamente cittadino italiano il minore deve presentarsi allo sportello con ambedue i genitori (o con chi ne fa le veci). Questi ultimi devono dare l’assenso all’espatrio, firmando un’apposita sezione del modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi che ostano all’espatrio (ai sensi dell’art. 1 DPR n. 649/1974. Se uno dei due genitori non può venire, l’altro dovrà portare l’assenso scritto del genitore assente, su carta semplice e con fotocopia del documento d’identità (sempre del genitore assente). Questa dichiarazione può anche venir trasmessa per via telematica (art. 38, comma 3 , D.P.R. 445/2000). La carta d’identità, sia cartacea che elettronica, avrà la firma del minore solo se questo ha già compiuto i dodici anni.

Tornando al caso di espatrio: le nuove disposizioni prevedono che il minore di 14 anni può utilizzare la carta d’identità valida per l’espatrio solo se viaggia in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure se porta con sé una dichiarazione che contiene il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato per il viaggio, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione all’espatrio e convalidata dalla Questura o dalle autorità del Consolato.

E’ quindi consigliabile, per i genitori che vogliono andare all’estero con un figlio minore di 14 anni, chiedere allo sportello demografico del Municipio il certificato di nascita con le generalità del padre e della madre.

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